Art. 12.

      1. L'articolo 62 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 62. (Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - 1. Il registro di entrata e di uscita degli enti

 

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e delle imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V e il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14 devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e quantità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».